
Sai cos’è lo sharenting? Ti piace che i tuoi familiari pubblichino sui social le tue foto e i tuoi video? Quello che è importante sapere è che la legge tutela bambini, bambine, ragazzi e ragazze e la loro immagine, anche se sono i genitori ad usare le loro foto e i loro video.
È bene che fai leggere ai tuoi familiari questo articolo di Barbara Pantanetti, avvocata di Macerata che si è occupata di questo tema
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di Barbara Pantanetti
Si parla spesso di educazione digitale dei giovani, ma si dimentica che anche adulti inconsapevoli, possono mettere a rischio i loro figli, pubblicandone on-line le immagini e i video.
Un tema che avrebbe bisogno di maggiore attenzione sui possibili rischi del condividere immagini belle, buffe e divertenti, in un mondo sempre più connesso.
La nostra seconda pelle digitale
Un’esposizione digitale, diventata quasi una “seconda pelle”, se non la prima, che può danneggiare lo sviluppo e l’identità dei minori e rendere disponibili ad un mondo – non sempre lecito, come nel caso della pedopornografia – immagini ed altri dati che li riguardano.
Nella grande rete sommersa del Deep Web, ci sono siti e utenti che, avvalendosi dell’anonimato, potrebbero acquisire le nostre immagini, per fini di dubbia legalità, ed attraverso “rimbalzi” tra più computer sparsi nel mondo, rendere irrintracciabile la loro attività.
Internet non dimentica
La parola sharenting deriva dal neologismo inglese sharing e parenting, condivisione dei genitori, ma il fenomeno può essere esteso ad ogni familiare o adulto di riferimento.
La diffusione social di foto e video non dovrebbe mai prescindere dalla consapevolezza dei rischi di una diffusione amplificata e globale.
Prima di pubblicare bisognerebbe chiedersi che fine possano fare quelle immagini e che danno potenziale, presente o futuro, rischiamo di creare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Ricordate, internet ha memoria e non dimentica con l’età!
Per quanto riguarda la tutela, esistono autorità preposte ed una di queste è il Garante per la protezione dei dati personali: un soggetto giuridico che vigila sulle attività di trattamento dei nostri dati, attraverso l’applicazione della normativa privacy.

Responsabilità genitoriale e privacy
In un provvedimento del 13 novembre 2024, il Garante si è attivato su reclamo di un genitore, che lamentava la pubblicazione dell’immagine del figlio, minore di 14 anni, da parte dell’altro genitore sul profilo Facebook di quest’ultimo.
Al di là della situazione giuridica di figlio legittimo, naturale o adottivo di genitori sposati, separati o divorziati, questi ultimi hanno sui minori una “responsabilità genitoriale” (un tempo e per diverso modello culturale chiamata “potestà genitoriale”), intesa come potere-dovere educativo e formativo, oltre che di mantenimento.
Il genitore che ha presentato il reclamo, tramite il proprio legale, chiedeva quindi che fossero adottati i provvedimenti opportuni, tra cui la rimozione delle immagini.
L’Autorità garante, nel riconoscere l’uso illegittimo delle immagini proprio in base al Regolamento sulla privacy, ha applicato diverse sanzioni:
– divieto di utilizzo ulteriore dell’immagine, con obbligo di conservazione per eventuale esercizio dell’azione giudiziaria in caso di reato e/o risarcimento del danno;
– ammonimento del genitore per la violazione accertata;
– annotazione delle misure adottate dal Garante nel proprio registro interno.
Il responsabile è stato inoltre invitato, a comunicare entro 30 giorni, le iniziative adottate per dare seguito al provvedimento, ricordando che, in caso di inosservanza, sarebbero state applicate le sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20mila euro per l’utente e per le imprese titolari della piattaforma social, fino al 4% del fatturato mondiale annuo, se non si fossero adoperate per bloccare la condivisione dei contenuti ritenuti dannosi.
Per valutare la gravità e quantificare la sanzione, il Garante di volta in volta tiene conto, tra gli altri, di eventuali precedenti violazioni, se commesse (una sorta di aggravante); del grado di cooperazione con l’Autorità di vigilanza; delle misure adottate per limitare il danno e se l’Autorità sia stata informata o meno da chi ha tenuto il comportamento rischioso.
Il Codice Civile individua una responsabilità genitoriale per i minori di 18 anni, ma nell’ambito della normativa privacy, il legislatore Italiano, nel recepire il Regolamento UE, ha stabilito una “maggiore età digitale” (14 anni).
Attualmente, a livello Europeo si sta valutando di innalzare il limite a 16 anni, proprio perché ci si è accorti dei rischi e delle problematiche, che i contenuti che circolano in rete, stanno provocando nello sviluppo psicofisico dei giovani in età evolutiva.
The best interest of the child
Nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, tra i principi fondamentali, troviamo l’art. 3 – Interesse superiore del minore (best interest of the child) da “….intendersi come prioritario” in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata ed in ogni situazione problematica o conflittuale, in cui il minore è coinvolto direttamente o indirettamente.
Diritto che viene riconosciuto, insieme al benessere del minore, anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che ha raccolto i diritti civili presenti nelle Costituzioni degli Stati membri e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalla Giurisprudenza Europea (Corte di Giustizia e Corte Europea dei diritti dell’Uomo). Tra questi, i diritti dei più piccoli.
Lo sharenting come atto di amministrazione straordinaria
Anche la Giurisprudenza nazionale, partendo dal medesimo principio, riconosce la necessità del consenso congiunto, prima della pubblicazione, sia nei contesti familiari non conflittuali, che in quelli di dissoluzione della coppia e nei rapporti non basati sul vincolo coniugale (di convivenza).
La condivisione dell’immagine di un minore, in sostanza, viene riconosciuta come atto di amministrazione straordinaria, che i genitori devono esercitare di comune accordo.
L’intento principale è, ancora una volta, la salvaguardia dell’integrità psicofisica del minore, per non rischiare, nel lungo periodo e nei casi più gravi, di comprometterne l’inserimento sociale.
Tra le recenti pronunce, il Tribunale di Pavia nel 2024, su domanda di uno dei due genitori, per avere l’altro condiviso sul suo profilo Instagram numerose foto di loro figlio minore parzialmente svestito ha condannato il genitore responsabile alla rimozione delle immagini ed ha stabilito il divieto di pubblicare nuovi reel, post ecc, prevedendo, in caso di inosservanza, un risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo.
Il responsabile del comportamento ritenuto lesivo sosteneva, a sua difesa, che non vi fosse necessità di un preventivo consenso e che, in caso contrario, la mancanza era superata dal comportamento tacito dell’altro genitore, il quale non si era inizialmente opposto.
Il Tribunale, confermando il principio del best interest of the child, ha riconosciuto che, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, vi fosse la necessità di un consenso concorde.
La maggiore età digitale
Il Codice Civile individua la capacità giuridica a 18 anni, mentre nella normativa privacy, il legislatore Italiano, nel recepire il Regolamento UE, ha stabilito una diversa “maggiore età digitale” (14 anni)
Breve nota: per capacità giuridica si intende la possibilità di esercitare autonomamente i propri diritti ed essere destinatario diretto di doveri.
Si rende necessaria una distinzione tra minori che hanno compiuto 14 anni e gli under 14.
Mentre, per i primi, in ambiente digitale, è riconosciuta la cosiddetta maggiore età digitale, ossia la capacità di esprimere autonomamente il consenso, in deroga alla previsione del Codice Civile, che individua nei 18 anni la capacità giuridica di agire; per i secondi, come detto, sono entrambi i genitori (o di chi ha la responsabilità genitoriale) a dover acconsentire.
Breve nota: per capacità giuridica si intende la possibilità di esercitare autonomamente i propri diritti ed essere destinatario diretto di doveri.
I preziosi dati immateriali
Possiamo quindi affermare che anche nel mondo digitale globale, l’immagine del minore diventa soggetto valoriale, di cui dovremmo avere cura. In questo contesto entrano i diritti fondamentali della persona come riservatezza, protezione dei dati personali, identità ed immagine, che costituiscono un argine ai rischi di una diffusione incontrollata.
Da più parti si evidenzia come i dati immateriali siano oggi uno dei beni più preziosi, perché “parlano di noi” e per questo sono sempre più spesso oggetto di sottrazione ed utilizzo, non sempre lecito. Mettereste mai nelle mani di sconosciuti qualcosa di intimamente vostro?



